Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede con le seguenti modalità:

          a) quanto a 50 milioni euro annui mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per il 2007 e l'accantonamento relativo al

 

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Ministero della solidarietà sociale per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

          b) quanto a 150 milioni di euro annui, mediante aumento delle accise sulle bevande alcoliche previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportate, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.